Con il regolamento (UE) 2023/956 è stato istituito un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.
L’iniziativa per un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism — CBAM) fa parte del pacchetto legislativo «Pronti per il 55 %» (Fit for 55).
Con il CBAM, è introdotto un nuovo strumento per conseguire l’obiettivo di un’Unione climaticamente neutra entro il 2050, affrontando il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio derivanti dall’accresciuto livello di ambizione dell’Unione in materia di clima.
Il CBAM si fissa quindi come obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle merci al momento della loro importazione nell’Ue.
Le merci in questione sono il cemento, l’energia elettrica, i concimi, la ghisa, ferro e acciaio, l’alluminio e l’idrogeno.
Dopo un periodo transitorio, che va dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, gli importatori dell’UE dovranno acquistare certificati di carbonio corrispondenti al prezzo del carbonio che sarebbe stato pagato se i beni fossero stati prodotti secondo le norme sulla tariffazione del carbonio dell’Ue. Al contrario, una volta che un produttore extra-Ue può dimostrare di aver già pagato un prezzo per il carbonio utilizzato nella produzione dei beni importati in un paese terzo, il costo corrispondente può essere completamente detratto per l’importatore Ue.
Il prezzo dei certificati sarà calcolato in base al prezzo medio settimanale d’asta delle quote EU ETS espresso in €/tonnellata di CO2 emessa.
Nel periodo transitorio, non dovranno essere acquistati i certificati, ma ci sarà un obbligo di comunicazione (“relazione CBAM”) contenente informazioni sulle merci importate durante il trimestre. Chi non comunica i dati corretti, verrà sanzionato. È quindi importante che le aziende si preparino e capiscano quali dati devono essere raccolti per compilare correttamente la “relazione CBAM”.
Oltre al regolamento in questione, la Commissione europea ha pubblicato il regolamento di esecuzione CBAM per la fase transitoria e delle linee guida per gli importatori ed i produttori dei prodotti in questione nei paesi terzi.
Action for businesses
Le aziende devono essere pronte a presentare la “relazione CBAM”. La fase transitoria inizia il 1° ottobre 2023 e la prima “relazione CBAM” deve essere presentata entro la fine di gennaio 2024.
Le aziende devono assicurarsi che i dati in loro possesso sono affidabili e facilmente disponibili.
Per ulteriori informazioni in merito a tale aspetto, potete contattare Mauro Giffoni m.giffoni@customs-trade-solutions.com