A partire dal 30 settembre 2023, è vietato importare o acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti di acciaio elencati nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 833/2014 se sono sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia.

Se le merci trasformate nel Paese terzo contengono prodotti rientranti nel codice 7207 11, il divieto non entrerà in vigore prima del 1° aprile 2024. Per le merci trasformate contenenti prodotti rientranti nel codice 7207 12 10 e nel codice 7224 90, il divieto entrerà in vigore il 1° ottobre 2024.

Il regolamento in questione impone che all’atto dell’importazione sia presentata una prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto nel paese terzo. Questa prova dell’origine è conferita dal Mill Test Certificate (MTC), che deve essere presentato all’importazione delle merci. L’importatore è tenuto responsabile delle informazioni contenute nelle MTC fornite alle autoritĂ  doganali. In caso di dubbio, le autoritĂ  doganali possono richiedere ulteriori prove.

Action for businesses
Le imprese attive nel settore siderurgico devono accertarsi che le regole di origine siano rispettate. Il MTC deve contenere specifiche informazioni in funzione che si tratti di un prodotto semi-finito o finito.

Per ulteriori informazioni in merito a tale aspetto, potete contattare Mauro Giffoni m.giffoni@customs-trade-solutions.comÂ